La persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale secondo la giurisprudenza.
In tema di immigrazione e protezione internazionale dello straniero una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce interpreta e applica, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’art. 14 del D.lgs. n.251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
Si è sempre registrato un indirizzo interpretativo abbastanza restrittivo della nozione di “situazioni di conflitto armato interno o internazionale” previste dalla normativa ai fini della concessione della protezione. Difatti si attribuiva tale status solamente a chi si fosse trovato in situazioni di conflitto armato secondo le classiche definizioni del diritto internazionale umanitario e pertanto, sostanzialmente, solo in presenza di due schieramenti contrapposti.
Tale indirizzo però portava ad escludere la protezione a chi si fosse trovato all’interno di un contesto di grave pericolo determinato dalla presenza costante di gruppi terroristici attivi nel paese del richiedente creando fattualmente una situazione di conflitto armato interno.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C‑285/12 con decisione del 16 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2012, nel procedimento Aboubacar Diakité vs Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, statuisce che: “si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.
La Corte d’Appello di Lecce, sez. promiscua, con sentenza del 07.08.2014 n° 579, recepisce tale orientamento comunitario attribuendo lo status di persona “altrimenti bisognosa di protezione internazionale” ad un cittadino straniero in serio e costante pericolo di “danno grave” consistente nella “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
La Corte d’Appello di Lecce da pertanto piena attuazione al diritto dell’Unione “secondo il quale la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario”.
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