Il Covid e la causa di forza maggiore.

 

La normale vita quotidiana di persone e imprese è stata stravolta dallo sviluppo epidemico del virus Covid. L’arresto forzato della quasi totalità delle attività ha creato e sta creando numerosi problemi relativamente ad un ampio spettro di situazione giuridiche.

Molte persone e imprese si trovano nell’impossibilità di adempiere o di beneficiare di prestazione e controprestazione.

 

Lo stato di emergenza

L’attuale situazione può essere facilmente inquadrata in un contesto di forza maggiore. Nell’ambito dei contratti di trasporto passeggeri e di acquisto pacchetti viaggio il legislatore è intervenuto direttamente con delle disposizione atte a risolvere i conflitti derivanti dall’impossibilità di viaggiare. In molte altre aree della vita operativa di persone e imprese tuttavia questo non è stato fatto.

 

Come comportarsi

La regola principe in questo caso è quella di non prendere decisioni avventate, quanto di cercare di rinegoziare, in buona fede tra le parti, i termini degli accordi presi.

 

I contratti

Per quanto riguarda i contratti e le prestazioni in esso pattuite si potrebbe invocare la causa di forza maggiore. Tuttavia ogni specifica situazione va attentamente vagliata.

Il contratto potrebbe prevedere un’autonoma clausola di forza maggiore oppure potrebbe essere necessario ricorrere al diritto cogente.

 

Il diritto applicabile al contratto

Una domanda non indifferente per i contratti internazionali riguarda la legge applicabile al contratto. Nel caso si applichi il diritto italiano sarà per esempio possibile invocare le norme previste dal Codice Civile che regolano i casi in cui l’adempimento diventi totalmente o parzialmente impossibile.

 

Il diritto italiano

Nel Codice Civile sono previste clausole elastiche che prevedono l’impossibilità totale o parziale.

Ogni singolo caso avrà caratteristiche diverse e potrebbe essere necessario il ricorso al giudice per poter dirimere le controversie.

 

La giurisprudenza

Per quanto riguarda la giurisprudenza questa è orientata nel richiedere la sussistenza di tre requisiti dell’evento perché possa essere considerato forza maggiore:

–          Straordinarietà;

–          Imprevedibilità;

–          Inevitabilità;

 

I contratti già in essere e la stipula di nuovi contratti

Bisogna distinguere tra i contratti già in essere e i contratti che verranno stipulati da ora innanzi.

Quanto ai primi sarà abbastanza comprensibile poter contare sul requisito dell’imprevedibilità, anche se svariate eccezioni possono essere addotte.

Quanto ai nuovi contratti sarà necessario prevedere delle formule risolutive dell’impossibilità sopravvenuta, in particolare qualora lo stato pandemico perduri nel tempo. E’ infatti da ritenere che ormai la situazione sia acclarata venendo meno lo stato di imprevedibilità.

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